Gentile Clientela,
Sospetti di sottofatturazione della merce importata: valore presunto dall’ufficio doganale.
Durante i controlli sulla merce importata dall’estero, l’Ufficio Dogane può ritenere il valore doganale dichiarato in bolletta non congruo e rideterminarlo se l’importatore non fornisce adeguata prova documentale del valore delle merci importate. È quanto affermato da una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania [1].
Il codice doganale comunitario [2] prevede che il valore in dogana coincide con il valore di transazione, risultante dalla fattura e, quindi, con «il prezzo pagato o da pagare per le merci vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità».
Di conseguenza il prezzo della merce presentata in dogana è al lordo degli oneri accessori a carico effettivo del compratore, risultante dalla fattura che accompagna la spedizione dei beni. Se il prezzo non è individuabile o è inattendibile o indeterminato, si applicano criteri particolari di definizione della base imponibile Iva, fondati sul valore di transazioni per merci identiche o similari [3].
Le autorità doganali non sono tenute ad applicare il criterio del prezzo valore se, a seguito della richiesta di informazioni all’importatore, hanno fondati dubbi che il valore dichiarato non rappresenti l’importo totale pagato o da pagare (per esempio perché l’importatore non esibisce documenti di trasporto e assicurazione, ricevute di pagamento, contratto di vendita ecc.).
In tale ipotesi, l’ufficio dogane può rideterminare il valore della merce utilizzando forme alternative. Secondo i giudici campani, risulta legittimo, a tal fine, il ricorso alla banca dati Merce/Cognos che raccoglie tutte le dichiarazioni doganali, e consente di individuare, per ciascuna voce doganale, la materia prima utilizzata, il nome delle ditte importatrici, i marchi, il valore e la qualità dei prodotti similari.
Le procedure di accertamento standardizzato (come quella di applicazione del valore in base a prodotti similari) costituiscono un sistema di presunzioni semplici, la cui attendibilità è condizionata anche dal contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente.
L’importatore, a seguito della richiesta di informazioni e documentazione, ha l’onere di provare la presenza di condizioni che possano giustificare lo scostamento del prezzo riportato in fattura.
È quindi fondamentale, già nella fase endoprocedimentale, collaborare con l’ufficio dogane e non contribuire con la propria condotta a destare sospetti. È consigliabile quindi rispondere alle richieste di chiarimenti e fornire tutta la documentazione utile a ricostruire il corretto valore della merce.
La banca dati Merce/Cognos di cui fa uso la Dogana costituisce un sistema informatico che raccoglie informazioni sulle merci importate nell’UE, indicando prodotto per prodotto una scala di valori entro la quale è ammesso che possa oscillare il valore dichiarato delle merci.
Tale sistema è alimentato con dati di provenienza nazionale e internazionale, scaturenti dalle dichiarazioni doganali e dagli elenchi riepilogativi degli acquisti e cessioni intracomunitarie. Esso consente quindi di individuare, con la maggiore precisione possibile, per ciascuna voce doganale la materia prima utilizzata, in nome della ditta importatrice, i marchi più o meno noti della merce importata e quindi il valore e la qualità dei prodotti similari a quello oggetto di controllo.
Secondo la giurisprudenza in materia, lo strumento Cognos rappresenta un sistema di rilevazione e verifica assolutamente affidabile in quanto fondato su dati provenienti dallo stesso sistema complessivo delle importazioni.
Il valore imponibile ai fini doganali deve comprendere anche il nolo marittimo e l’assicurazione per il rischio del trasporto. Se la fattura è resa Fob (cioè senza tali spese), le spese devono essere aggiunte al valore di fattura estera per ottenere il valore imponibile ai fini dei dazi.
Se la merce è venduta con clausola Fob, risulta rilevante, per determinare la base imponibile a fini Iva e per la determinazione dei dazi, la dimostrazione dei costi assicurativi e dei costi per il trasporto e per il nolo.
FONTE : https://www.laleggepertutti.it/163020_controlli-dogana-se-il-prezzo-dell...