Controlli dogana: se il prezzo della merce è troppo basso

Sospetti di sottofatturazione della merce importata: valore presunto dall’ufficio doganale.

Durante i controlli sulla merce importata dall’estero, l’Ufficio Dogane può ritenere il valore doganale dichiarato in bolletta non congruo e rideterminarlo se l’importatore non fornisce adeguata prova documentale del valore delle merci importate. È quanto affermato da una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania [1].

Il codice doganale comunitario [2] prevede che il valore in dogana coincide con il valore di transazione, risultante dalla fattura e, quindi, con «il prezzo pagato o da pagare per le merci vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità».

Di conseguenza il prezzo della merce presentata in dogana è al lordo degli oneri accessori a carico effettivo del compratore, risultante dalla fattura che accompagna la spedizione dei beni. Se il prezzo non è individuabile o è inattendibile o indeterminato, si applicano criteri particolari di definizione della base imponibile Iva, fondati sul valore di transazioni per merci identiche o similari [3].

Le autorità doganali non sono tenute ad applicare il criterio del prezzo valore se, a seguito della richiesta di informazioni all’importatore, hanno fondati dubbi che il valore dichiarato non rappresenti l’importo totale pagato o da pagare (per esempio perché l’importatore non esibisce documenti di trasporto e assicurazione, ricevute di pagamento, contratto di vendita ecc.).

In tale ipotesi, l’ufficio dogane può rideterminare il valore della merce utilizzando forme alternative. Secondo i giudici campani, risulta legittimo, a tal fine, il ricorso alla banca dati Merce/Cognos che raccoglie tutte le dichiarazioni doganali, e consente di individuare, per ciascuna voce doganale, la materia prima utilizzata, il nome delle ditte importatrici, i marchi, il valore e la qualità dei prodotti similari.

Come contestare la valutazione dell’ufficio dogane

Le procedure di accertamento standardizzato (come quella di applicazione del valore in base a prodotti similari) costituiscono un sistema di presunzioni semplici, la cui attendibilità è condizionata anche dal contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente.

L’importatore, a seguito della richiesta di informazioni e documentazione, ha l’onere di provare la presenza di condizioni che possano giustificare lo scostamento del prezzo riportato in fattura.

È quindi fondamentale, già nella fase endoprocedimentale, collaborare con l’ufficio dogane e non contribuire con la propria condotta a destare sospetti. È consigliabile quindi rispondere alle richieste di chiarimenti e fornire tutta la documentazione utile a ricostruire il corretto valore della merce.

Banca dati Merce/Cognos

La banca dati Merce/Cognos di cui fa uso la Dogana costituisce un sistema informatico che raccoglie informazioni sulle merci importate nell’UE, indicando prodotto per prodotto una scala di valori entro la quale è ammesso che possa oscillare il valore dichiarato delle merci.

Tale sistema è alimentato con dati di provenienza nazionale e internazionale, scaturenti dalle dichiarazioni doganali e dagli elenchi riepilogativi degli acquisti e cessioni intracomunitarie. Esso consente quindi di individuare, con la maggiore precisione possibile, per ciascuna voce doganale la materia prima utilizzata, in nome della ditta importatrice, i marchi più o meno noti della merce importata e quindi il valore e la qualità dei prodotti similari a quello oggetto di controllo.

Secondo la giurisprudenza in materia, lo strumento Cognos rappresenta un sistema di rilevazione e verifica assolutamente affidabile in quanto fondato su dati provenienti dallo stesso sistema complessivo delle importazioni.

Spese di trasporto merce importata

Il valore imponibile ai fini doganali deve comprendere anche il nolo marittimo e l’assicurazione per il rischio del trasporto. Se la fattura è resa Fob (cioè senza tali spese), le spese devono essere aggiunte al valore di fattura estera per ottenere il valore imponibile ai fini dei dazi.

Se la merce è venduta con clausola Fob, risulta rilevante, per determinare la base imponibile a fini Iva e per la determinazione dei dazi, la dimostrazione dei costi assicurativi e dei costi per il trasporto e per il nolo.

FONTE : https://www.laleggepertutti.it/163020_controlli-dogana-se-il-prezzo-dell...

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